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2022/126/SAEC-EUR/CS

Pernille Weiss, relatrice alla Commissione Ambiente del Parlamento europeo sulla proposta di revisione del Regolamento 1013/06, ha pubblicato la relazione (in prima lettura) sulla proposta di nuovo regolamento sulle spedizioni dei rifiuti (v. Allegato 1). La relazione rimarrà aperta ad eventuali ulteriori emendamenti da parte dei componenti della Commissione ENVI del Parlamento fino al prossimo 18 maggio 2022 per poi essere sottoposta a votazione entro il mese di ottobre. Una volta approvata dalla Commissione ENVI, essa dovrà essere adottata dall’Assemblea in plenaria; seguirà il trilogo con la Commissione europea ed il Consiglio per giungere ad una versione condivisa.

La proposta del Rapporteur della Commissione ENVI presenta, in linea generale, diversi emendamenti volti a semplificare ulteriormente la spedizione dei rifiuti all’interno del territorio dell’Unione mentre, per le spedizioni verso OCSE e non-OCSE, non vengono introdotte modifiche sostanziali nonostante gli impatti che queste misure avrebbero sull’industria del riciclo. Si evidenzia come diversi degli emendamenti presentati dall’On. Weiss rispecchino le proposte avanzate, nel corso dei vari colloqui nell’ambito delle proprie attività di lobby, da FEAD ed EuRIC.

Di seguito si riporta una sintesi degli emendamenti maggiormente rilevanti inclusi nella relazione:

  • Articolo 5 “Notifica” – viene consentito a commercianti/intermediari e broker di poter firmare i documenti relativi alla spedizione in notifica;
  • Articolo 14 “Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva” – vengono meglio chiariti i motivi che possono condurre alla revoca dello status di impianti “pre-consented” e viene esteso, da 3 a 5 anni, il periodo di validità del consenso alla spedizione verso impianti “pre-consented”;
  • Articolo 21 “Accesso del pubblico alle notifiche” – si impedisce la pubblicazione di informazioni commerciali riservate;
  • Articolo 27 “Lingua” – viene stabilito che tutte le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni possono essere fornite in lingua inglese, senza obbligo di traduzioni;
  • Articolo 28-bis “Gruppo di cooperazione sulle spedizioni di rifiuti” – viene prevista la creazione di un gruppo di cooperazione sulle spedizioni di rifiuti incaricato, in particolare, di condividere le informazioni sulle tendenze generali, risolvere i disaccordi sulle questioni di classificazione tra gli Stati membri, discutere le interconnessioni tra le legislazioni e altre barriere ingiustificate per le spedizioni di rifiuti all'interno del mercato dell'Unione. Tra i possibili componenti del gruppo vengono citate anche le associazioni delle imprese;
  • Articolo 30 “Accordi per zone di confine” – si prevede la possibilità di concludere accordi multilaterali, invece di soli accordi bilaterali, per alleggerire le procedure di notifica applicabili alle spedizioni di determinati flussi di rifiuti;
  • Articolo 38 “Definizione elenco dei paesi non-OCSE autorizzati per esportazione rifiuti non pericolosi destinati a recupero” – viene ridotto, da 2 a 1 anno, il periodo di tempo per l'aggiornamento dell'elenco dei paesi non-OCSE verso i quali sono consentite le esportazioni di rifiuti;
  • Articolo 42 “Monitoraggio delle esportazioni e procedure di salvaguardia” – La Commissione viene incaricata di definire delle Linee guida per il monitoraggio delle esportazioni di rifiuti ed inoltre viene individuata una soglia specifica oltre la quale far scattare la procedura di salvaguardia che blocca l’export dei rifiuti verso un determinato Paese OCSE. La soglia, che nella proposta della Commissione è assente e si basa solamente su valutazioni generali, viene stabilita come un incremento dell'esportazione di un determinato flusso di rifiuti di oltre il 30% nell’arco di tre mesi.
  • Articolo 43 “Obblighi degli esportatori” – Viene esplicitato che gli enti terzi, incaricati di svolgere l’audit presso gli impianti di destino per verificare che trattino i rifiuti in modo ecologicamente corretto, debbano essere in possesso di certificazione basata su standard internazionali e della necessaria esperienza. Inoltre si prevede che la Commissione debba istituire un registro centrale e accessibile al pubblico delle strutture sottoposte a controllo.
  • Allegato X “Criteri per gli audit” – Si specifica la necessità di prendere in considerazione, rispetto all'obbligo di fornire i registri relativi alla propria operatività, anche gli impianti costruiti da meno di 5 anni.

Nei prossimi giorni si terranno una serie di incontri con le associazioni europee EuRIC e FEAD e i relativi gruppi di lavoro sulla revisione del WSR per discutere degli emendamenti e definire le possibili iniziative associative e la conseguente attività di lobby. Siamo pertanto ad allegare i documenti di EuRIC (v. Allegato 2) e FEAD (v. Allegato 3) contenenti una prima analisi del testo proposto alla Commissione e sui quali chiediamo di fornirci eventuali commenti e osservazioni, inviandoli a d.cesaretti@fise.org, entro il prossimo 4 maggio 2022.

» 27.04.2022
Documenti allegati

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